Regimi fiscali
Regimi fiscali e tassazione per persone fisiche e soggetti giuridici
Croazia
Struttura del sistema tributario
La Croazia è dotata di un sistema tributario moderno ed efficace. Sistema che adotta una struttura fiscale simile a quella di altri Stati dell’Unione europea. Le imprese sono soggette all’imposta sugli utili o sui redditi societari. L’imprenditore individuale con attività d’impresa può esercitare l’opzione tra l’imposta sugli utili o quella sul reddito.
Le imprese sono soggette all’imposta sugli utili o sui redditi societari. L’imprenditore individuale con attività d’impresa può esercitare l’opzione tra l’imposta sugli utili o quella sul reddito.
Proprio per promuovere lo sviluppo di alcuni territori, sono state istituite in Croazia numerose zone franche che riconoscono condizioni particolarmente vantaggiose ad alcune attività economiche. Anche sotto forma di incentivi fiscali, oltre al fatto che le importazioni e le esportazioni non sono soggette ad alcuna restrizione e sono esenti da dazi doganali.
Moltissimi sono anche i vantaggi che potete usufruire quando decidete di aprire una società in Croazia, agevolazioni che nella maggior parte dei casi permettono d’abbassare le imposte a fronte di investimenti ed assunzioni di personale.
- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Tipologie reddituali
- La base imponibile
- Aliquote di tassazione
- Sovrattasse locali
- Witholding tax
- Aliquote della ritenuta
- Imposta sul valore aggiunto
- Imposta sulle operazioni immobiliari
- Numero di identificazione personale (oib) – codice fiscale
- Convenzione Italia Croazia sulla doppia imposizione
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta statale sui redditi (Income Tax) e alle imposte locali. I Comuni, infatti, possono introdurre un’addizionale all’imposta sui redditi con aliquota compresa tra il 10 e il 30%, a seconda del numero degli abitanti. Il periodo fiscale corrisponde all’anno solare. Soggetti residenti fiscalmente in Croazia. I soggetti residenti sono assoggettati a tassazione per i redditi ovunque prodotti.
Ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito per soggetto residente fiscalmente in Croazia si intende una persona fisica avente residenza o soggiorno abituale nella Repubblica. Per residente si intende anche la persona che non ha residenza o soggiorno abituale in Croazia ma è alle dipendenze dell’amministrazione statale della Repubblica, e come tale percepisce stipendio. Per soggetto non residente si intende la persona fisica che non ha residenza o soggiorno abituale in Croazia. Ma realizza redditi in Croazia che vengono onde tassati secondo le disposizioni di Legge.
Tipologie reddituali
L’imposta sul reddito delle persone fisiche comprende le seguenti tipologie reddituali:
- Reddito da lavoro dipendente: stipendi, salari, pensioni
- Reddito da lavoro autonomo comprensivo di reddito d’impresa e redditi professionali
- Il reddito derivante dalla proprietà e dalla titolarità di diritti di proprietà, nonché da capital gain (Property Tax): gli interessi e le royalties sono tassate con ritenuta fiscale a titolo finale rispettivamente del 25% e del 40%. I dividendi sono esenti, così come gli interessi sui conti correnti o di risparmio
- Reddito da capitale (Profit Tax): non si applica, comunque, l’imposta sul patrimonio netto. Inoltre, gli immobili sono assoggettati a tassazione locale, secondo aliquote stabilite da ciascun Comune
- Redditi diversi: assoggettati a ritenuta fiscale a titolo finale del 25%
La base imponibile
Per i redditi da lavoro dipendente e per i redditi da lavoro autonomo l’imponibile fiscale è costituito dal reddito annuale complessivo. Si tratta del reddito calcolato su base mondiale (in Croazia e all’estero), da parte dei soggetti ivi fiscalmente residenti. E del reddito nazionale per i soggetti non fiscalmente residenti.
Importo diminuito della ritenuta personale non imponibile di 3.800 kune/mese e parti di reddito non tassabili (figli e/o genitori a carico, etc).
Aliquote di tassazione
Le aliquote di tassazione presenti in Croazia sono le seguenti:
- 24% sui redditi complessivi (imponibili) fino a 210.000 kune all’anno. Circa 28.000 euro al cambio 1€ = 7,5 Kune. In pratica aliquota del 24% fino a circa 17.500 kune al mese
- 36% sulla parte di reddito che supera le 210.000 kune all’anno.
La base imponibile su cui applicare l’aliquota del 24% è maggiorata per l’importo realizzato dai redditi aggiuntivi. Questo a condizione che il reddito così realizzato non superi annualmente l’importo di 12.500 kune.
Sovrattasse locali
Sovrattassa sull’imposta sul reddito (prirez na porez).
I soggetti fiscali che versano l’imposta sul reddito sono tenuti alle seguenti sovrattasse locali (applicata sul totale delle imposte sul reddito a carico del contribuente fiscale) che variano da zona a zona in base alle seguenti aliquote massime:
- Per i comuni fino al 10%
- Per le città sotto 30.000 abitanti fino al 12%
- Le città sopra 30.000 abitanti fino al 15%
- Per la sola città di Zagabria fino al 30%
- Imposta sul reddito delle società
In Croazia l’aliquota delle imposte sul reddito è suddivisa così:
- 12% se nel periodo di imposta è stato realizzato un fatturato inferiore ai 3.000.000 kune (circa € 400.000). Coloro che rientrano in questa categoria possono scegliere se pagare l’imposta sull’utile effettivamente incassato (principio di cassa) oppure sui redditi di competenza.
- 18% se nel periodo di imposta è stato realizzato un fatturato superiore ai 3.000.001 kune. In questo caso la tassazione è determinata attraverso il principio competenza e non per cassa.
L’imponibile fiscale è maggiorato del 50% delle spese di rappresentanza. Gli utili reinvestiti nella società non determinano alcun abbattimento fiscale.
Whithholding tax
La withholding tax rappresenta l’imposta sul profitto realizzata da parte di soggetti non residenti. Anche per quanto riguarda gli enti societari i redditi percepiti da soggetti non residenti sono soggetti a tassazione in Croazia. Attraverso una ritenuta in uscita.
La base imponibile è costituita dall’importo lordo del compenso che il contribuente residente versa al soggetto non residente. Questa imposta è applicata alle seguenti fattispecie:
- Interessi – si tratta di interessi in uscita dalla Croazia verso società residenti in altri Paesi. La ritenuta non si applica sui prestiti per l’acquisto di beni utili allo svolgimento della propria attività, sui prestiti erogati da un istituto finanziario estero, agli obbligazionisti di titoli Statali, agli interessi sui bond societari, etc;
- Dividendi – la ritenuta si applica sui dividendi in uscita dal Paese. La ritenuta non grava sui dividendi reinvestiti nella società, a meno che non siano generati dal settore bancario e dal settore finanziario;
- Diritto di autore e proprietà intellettuale – se lo sfruttamento economico del diritto di autore riguarda società estere si applica la ritenuta. Se, invece, riguarda persone fisiche estere la ritenuta è esente.
- Infine servizi di auditing – Se pagati a persone straniere si applica la ritenuta.
Aliquote della ritenuta
L’aliquota da applicare alla ritenuta sui redditi in uscita è pari a:
- 15% – aliquota ordinaria, ad eccezione che per i dividendi e delle quote nel reddito della società;
- 12%– per dividendi e quote di reddito della società;
- Infine, 20% – su tutti i servizi non menzionati pagati a soggetti persone fisiche che hanno sede legale o operativa nei Paesi che sono considerati Paradisi fiscali. Questo ad eccezione dei Paesi con cui la Croazia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni.
Imposta sul valore aggiunto
Anche in Croazia si applica l’Imposta sul valore aggiunto. L’aliquota ordinaria è del 25%. Tuttavia, vi sono anche due aliquote ridotte:
- aliquota del 5% che si applica per tutti i generi di prima necessità (pane, latte, farmaci, etc)
- aliquota del 13% per i servizi di alloggio o alloggio con prima colazione in alberghi o strutture similari. Giornali e riviste. Energia elettrica, raccolta dei rifiuti, etc.
Con l’adesione della Croazia all’UE le disposizioni sull’Iva sono conformi a quelle degli altri Paesi membri. Le cessioni di beni effettuate dagli operatori di uno Stato membro nei confronti di operatori comunitari sono considerate operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato dell’UE di destinazione dei beni oggetto dell’operazione.
Un aspetto particolare riguarda la soglia minima per i soggetti imprenditori al di sopra del quale si è tenuti ad applicare l’Iva. In particolare, per i titolari di partita Iva si applica l’Iva se fatturato annuo complessivo realizzato nell’anno precedente supra la soglia di 300.000 kune (circa 40.000 euro).
La liquidazione dell’imposta avviene mensilmente ed il relativo pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Per gli imprenditori che hanno fornito beni o servizi il cui valore Iva compreso non abbia superato le 800.000 kune (106.000 euro), la liquidazione di imposta avviene trimestralmente. Entro febbraio dell’anno successivo si presenta la dichiarazione Iva.
Imposta sulle operazioni immobiliari
L’aliquota dell’imposta sulle operazioni immobiliari è del 4%. Il suo pagamento è a carico dell’acquirente. La base imponibile è il valore di mercato dell’immobile nel momento in cui sorge l’obbligo d’imposta. Il valore di mercato dell’immobile è il prezzo realizzato o realizzabile dalla vendita sul mercato nel momento in cui sorge l’obbligo d’imposta.
L’imposta si applica sull’operazione immobiliare. Per operazione immobiliare non s’intende l’acquisto di un immobile per il quale si paga l’imposta sul valore aggiunto (PDV).
Numero di identificazione personale (oib) – codice fiscale
Il Numero di identificazione personale è un carattere numerico di undici cifre attraverso il quale vengono identificati tutti i contribuenti in Croazia. Viene utilizzato nelle evidenze pubbliche allo scopo di catalogare gli assegnatari del codice fiscale.
Dopo l’entrata della Croazia nell’Unione europea al codice fiscale sarà necessario aggiungere la sigla HR davanti agli undici caratteri numerici e sarà valido come partita Iva comunitaria inserita nella banca dati VIES (se in possesso dei requisiti).
Convenzione Italia Croazia sulla doppia imposizione
L’accordo contro le doppie imposizioni siglato tra Italia e Croazia è stato firmato il 29 ottobre 1999. Il 27 giugno 2000 il Parlamento croato ha emanato la Legge sulla ratifica dell’Accordo tra la Repubblica croata e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 7 luglio 2000 ed è entrata in vigore l’ottavo giorno successivo. Tuttavia, però tale accordo è entrato in vigore soltanto il 29 maggio 2009. Anno in cui l’Italia, a sua volta, ha ratificato l’accordo nel proprio Paese.